condizioni generali di fornitura

Condizioni generali di fornitura per macchine e installazioni di Pulsar Engineering Srl

1. Accordo

1.1 Le seguenti Condizioni Generali di Vendita (di seguito “Condizioni Generali”), se non espressamente derogate, definiscono tutti i Contratti di vendita (il “Contratto”), in Italia e/o all’estero, riguardanti tutti i Prodotti (di seguito “Prodotti”) prodotti o venduti da Pulsar Engineering Srl (“il Fornitore” o “il Venditore”) all’Acquirente (collettivamente le “Parti” e individualmente “la Parte”). Tutte le offerte, gli accordi e le consegne effettuate dal Fornitore sono generalmente soggette alle Condizioni Generali qui di seguito riportate, salvo quando specificamente derogate per iscritto dal Fornitore.

1.2 L’Acquirente non può cedere il Contratto a terzi senza l’approvazione scritta del Fornitore.

2. Caratteristiche dei Prodotti - Modifiche

2.1 L’Acquirente accetta di acquistare dal Venditore, e il Venditore accetta di vendere e fornire all’Acquirente, i Prodotti indicati nel Contratto soggetti alle Condizioni Generali qui di seguito riportate. Il Fornitore ha il diritto di apportare qualsiasi modifica ai Prodotti che, senza alterarne le caratteristiche essenziali, sembrano necessarie o opportune e non comportano un aumento di prezzo.

2.2 I Prodotti sono forniti in relazione alla domanda dell’Acquirente ma senza essere collegati ad altri Prodotti nei punti terminali. Pertanto, l’Acquirente è responsabile dell’integrazione dei Prodotti nelle linee e nell’ambiente in cui è installata l’attrezzatura.

2.3 L’Acquirente è il contraente principale e l’unico referente per il Venditore. Pertanto, l’Acquirente deve organizzare le altre forniture parallele e concorrenti.

2.4 Il Fornitore deve fornire all’Acquirente, gratuitamente, la documentazione tecnica relativa ai Prodotti. Tale documentazione deve essere fornita all’Acquirente esclusivamente in italiano e/o in inglese.

2.5 Ogni Parte del contratto conserva tutti i diritti sui documenti tecnici forniti all’altra. La Parte che riceve tali documenti riconosce questi diritti e non deve – senza il previo consenso scritto dell’altra Parte – rendere disponibili questi documenti a terzi, in tutto o in parte, né utilizzarli per scopi diversi da quelli per cui sono stati consegnati.

2.6 Qualsiasi informazione o dato relativo alle caratteristiche tecniche e/o alle specifiche dei Prodotti contenuti in dépliant, listini prezzi, cataloghi e documenti simili sarà vincolante solo nella misura in cui è espressamente riferito nel Contratto.

2.7 L’Acquirente dichiara e garantisce che acquista i Prodotti per un uso civile legittimo e lecito (solo) e che è l’utente finale dei Prodotti. Le Parti riconoscono che non è autorizzata alcuna rivendita o altro uso e che l’Acquirente sarà pienamente e unicamente responsabile di qualsiasi violazione di quanto sopra.

2.8 L’Acquirente deve, al più tardi al momento dell’ordine, richiamare l’attenzione del Fornitore sugli standard e le normative particolari applicabili all’esecuzione delle forniture e dei servizi, al funzionamento dell’impianto nonché alla salute e sicurezza del personale.

2.9 Il Venditore garantisce che i Prodotti sono certificati e conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio. Soddisfano inoltre i requisiti essenziali europei previsti per la protezione della salute e della sicurezza.

3. Consegna

3.1 Il termine di consegna inizia dal momento in cui l’Acquirente ha fornito tutte le informazioni di qualsiasi tipo, necessarie per consentire l’esecuzione della fornitura. Nel caso in cui, dopo la firma del Contratto, l’Acquirente richieda modifiche tecniche, il Venditore si riserva il diritto di valutare la fattibilità, i tempi e il prezzo di queste modifiche anche se non comportano variazioni di prezzo.

3.2 Qualora il Fornitore accetti le modifiche sopra indicate, il termine di consegna sarà automaticamente prorogato e qualsiasi accordo relativo a penali per ritardo è annullato, salvo diversa esplicita volontà delle Parti. Inoltre, l’Acquirente dovrà sostenere l’eventuale aumento di prezzo dovuto a tali modifiche.

3.3 Il termine di consegna inizierà non appena il Contratto sarà concluso e tutte le formalità ufficiali, come, ma non limitate a, permessi di importazione, esportazione, transito e pagamento, saranno completate, i pagamenti dovuti con l’ordine saranno effettuati, eventuali garanzie concordate saranno fornite e i principali punti tecnici saranno risolti. Il termine di consegna sarà considerato rispettato se entro tale termine il Fornitore avrà inviato una comunicazione all’Acquirente informando che le forniture sono pronte per la spedizione.

3.4 Il termine di consegna è ragionevolmente prorogato nel caso in cui i pagamenti non siano stati effettuati secondo le obbligazioni contrattuali.

3.5 Il termine di consegna sarà prorogato a causa di eventi al di fuori della volontà del Fornitore o per circostanze al di fuori del controllo (scioperi, incendi, alluvioni, interruzione dell’attività produttiva, mancanza di energia, ecc.) o comunque per motivi al di fuori della buona volontà o diligenza del Fornitore (“Forza Maggiore”).

3.6 Il Fornitore ha il diritto di rescindere in tutto o in parte il Contratto, se cause al di fuori del controllo impediscono o ritardano l’esecuzione del contratto e/o la consegna della fornitura senza la possibilità per l’Acquirente di chiedere indennizzo o reclamare danni di qualsiasi tipo o genere.

3.7 Qualora la sospensione dovuta a Forza Maggiore duri più di sei (6) mesi, ciascuna Parte avrà il diritto di risolvere il Contratto con un preavviso scritto di 10 giorni alla controparte.

3.8 Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, tutte le consegne dei Prodotti saranno effettuate dal Venditore EXW (Ex Works) come definito negli Incoterms® 2010, Camera di Commercio Internazionale, con la comprensione che qualsiasi termine di consegna alternativo che possa essere concordato per iscritto, utilizzando termini di consegna commerciali inclusi negli Incoterms®, avrà il significato attribuito negli Incoterms®. In ogni caso, qualunque sia il termine di consegna concordato tra le Parti, i rischi passeranno all’Acquirente, al più tardi, alla consegna delle merci al primo vettore. In caso di trasmissione ritardata su richiesta dell’Acquirente o per altri motivi non dovuti al Fornitore, i rischi sono trasferiti all’Acquirente alla data inizialmente prevista per la consegna lasciando la fabbrica del Fornitore.

3.9 Le spedizioni parziali sono sempre consentite.

3.10 In caso di ritardo nella consegna per cui il Fornitore è responsabile, l’Acquirente può richiedere, dopo aver convocato per iscritto il Fornitore, un risarcimento per i danni effettivamente subiti, entro l’importo massimo del 5% del prezzo dei Prodotti la cui consegna è stata ritardata.

3.11 Salvo in caso di frode o colpa grave e quanto previsto nella clausola 7.2, il pagamento degli importi indicati nella clausola 3.10 esclude qualsiasi ulteriore risarcimento per danni derivanti dalla mancata consegna o dal ritardo nella consegna dei Prodotti.

4. Prezzi

Salvo diverso accordo, i prezzi sono da considerarsi Ex Works, per Prodotti imballati secondo gli usi del commercio rispetto al mezzo di trasporto concordato. Tutti gli oneri aggiuntivi, come, ma non limitati a, spese di trasporto, premi assicurativi, tasse per l’esportazione, transito, importazione e altri permessi, nonché per certificazioni, saranno a carico dell’Acquirente. Allo stesso modo, l’Acquirente dovrà sostenere tutte le tasse, imposte, dazi doganali e simili che sono imposti in relazione al Contratto, o dovrà rimborsarli al Fornitore contro adeguata prova nel caso in cui il Fornitore sia responsabile di essi.

5. Pagamento

5.1 Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, i pagamenti (collettivamente l’Acconto e le rate successive) devono essere effettuati sul conto bancario indicato dal Fornitore, salvo diversa indicazione, entro 30 giorni dalla data della fattura, tramite bonifico bancario. Ogni pagamento si considera effettuato quando la rispettiva somma è a disposizione del Fornitore presso la sua banca in Italia.

5.2 Il Contratto è denominato in Euro. In caso di pagamento tramite cambiale, l’Acquirente dovrà pagare il costo dello sconto di tali cambiali, le tasse sulle cambiali e le spese di riscossione.

5.3 Le date di pagamento devono essere rispettate anche se il trasporto, la consegna, il montaggio, la messa in servizio o la presa in consegna delle forniture o dei servizi sono ritardati o impediti per motivi al di fuori del controllo del Fornitore, o se parti non importanti delle forniture sono mancanti, o se lavori post-consegna devono essere effettuati senza che le forniture siano impedite dall’uso.

5.4 Il Contratto entrerà in vigore al momento della sua firma da parte di entrambe le Parti, a condizione che l’Acconto sia stato ricevuto dal Fornitore. Qualora l’Acconto venga effettuato dopo la firma da parte di entrambe le Parti, il Contratto non avrà alcun effetto a meno che l’Acconto non venga effettuato e entrerà in vigore al momento in cui l’Acconto viene effettuato.

5.5 Se l’Acconto o le garanzie contrattualmente concordate non sono fornite in conformità ai termini del Contratto, il Fornitore avrà il diritto di aderire o di risolvere il Contratto, e in entrambi i casi avrà il diritto di chiedere danni e interessi rilevanti.

5.6 Se l’Acquirente, per qualsiasi motivo, è in ritardo con un ulteriore pagamento, o se il Fornitore è seriamente preoccupato che non riceverà i pagamenti in totale o in tempo a causa di circostanze verificatesi dopo la stipula del contratto, il Fornitore, senza essere limitato nei suoi diritti previsti dalla legge, avrà il diritto di rifiutare l’ulteriore esecuzione del Contratto e di trattenere le forniture pronte per la spedizione fino a quando non saranno concordati nuovi termini di pagamento e consegna e fino a quando il Fornitore non avrà ricevuto garanzie soddisfacenti.

Se tale accordo non può essere raggiunto entro un tempo ragionevole, o nel caso in cui il Fornitore non riceva garanzie adeguate, il Fornitore avrà il diritto di risolvere il contratto e di chiedere danni.

5.7 Se l’Acquirente ritarda nei termini di pagamento concordati, sarà responsabile, senza promemoria, degli interessi a partire dalla data concordata in cui il pagamento era dovuto senza ulteriore avviso, al tasso del 4% sopra il tasso base EURIBOR per tre mesi. Il diritto di chiedere ulteriori danni è riservato.

5.8 Il Fornitore si riserva il diritto di adeguare i prezzi nel caso in cui i tassi salariali o i prezzi delle materie prime varino tra la presentazione del Fornitore e la prestazione contrattualmente concordata. Inoltre, un adeguamento del prezzo appropriato si applicherà nei casi qui sotto indicati:

  • il termine di consegna è stato successivamente prorogato per qualsiasi motivo indicato nella clausola 3.4 o

  • la natura o l’ambito delle forniture o dei servizi concordati è stato modificato, o

  • il materiale o l’esecuzione ha subito modifiche perché i documenti forniti dall’Acquirente non erano conformi alle circostanze effettive, o erano incompleti.

Pulsar Engineering è da sempre particolarmente attenta alla disciplina della privacy e della riservatezza dei dati personali di cui entra in possesso. Per una completa descrizione della gestione dei dati personali si rinvia all’Informativa sulla privacy nella pagina “Privacy”.

6 Riserva di proprietà

Salvo quanto diversamente previsto dalla normativa applicabile, che è assoluta e non può essere variata per contratto, il titolo dei Prodotti passerà all’Acquirente solo quando l’Acquirente avrà effettuato il pagamento completo del prezzo di vendita in questione e di qualsiasi transazione precedente tra le Parti, nonché il pagamento di eventuali interessi di mora che possono essere dovuti. Se i Prodotti sono venduti e consegnati a terzi prima del trasferimento del titolo nel corso delle normali relazioni commerciali dell’Acquirente con questi ultimi, la riserva di proprietà del Venditore si applicherà anche ai terzi, salvo quanto diversamente previsto dalla legge. In alternativa, il Venditore acquisirà tutti i crediti dell’Acquirente verso terzi derivanti da tali vendite e pagamenti effettuati in relazione a questi, o, laddove ciò non sia consentito dalla legge, tali somme saranno trattenute dall’Acquirente come fiduciario del Venditore con l’impegno di trasferire al Fornitore il titolo degli stessi crediti o di pagare tali somme al Venditore su richiesta. I Prodotti soggetti a riserva di proprietà devono essere conservati dall’Acquirente fisicamente separati e etichettati come proprietà del Venditore. L’Acquirente deve informare i terzi del contenuto di questa clausola prima di entrare in qualsiasi vendita di Prodotti soggetti a riserva di proprietà.

7 Ispezione, montaggio e avviamento

7.1 L’Acquirente avrà il diritto, a proprie spese, di far ispezionare i Prodotti dai propri rappresentanti durante la fabbricazione, l’assemblaggio, lo smontaggio, l’imballaggio e la spedizione dei Prodotti durante l’orario lavorativo normale del Fornitore e, in ogni caso, previa ragionevole comunicazione scritta al Fornitore, a condizione che tale ispezione non interrompa il lavoro dei dipendenti del Fornitore.

7.2 Se, a seguito di tali ispezioni, l’Acquirente ritiene che alcuni materiali o alcune parti dei Prodotti siano difettosi o non conformi ai Criteri di Prestazione (di seguito “Criteri di Prestazione”) stabiliti nel Contratto, deve notificare le sue obiezioni per iscritto indicando le ragioni. In questo caso il Venditore ispezionerà i Prodotti e, se i Prodotti non soddisfano i Criteri di Prestazione o non sono conformi al Contratto, il Venditore inizierà prontamente a correggere qualsiasi non conformità a spese del Venditore e notificherà nuovamente l’Acquirente. A condizione che queste correzioni causino un ritardo nella consegna, secondo la clausola 3.10, l’Acquirente può richiedere, dopo aver convocato per iscritto il Fornitore, un risarcimento per i danni effettivamente subiti, entro l’importo massimo del 5% del prezzo dei Prodotti la cui consegna è stata ritardata.

7.3 I prezzi sono normalmente da intendersi come non inclusivi di montaggio e messa in servizio.

7.4 Se il montaggio e la messa in servizio sono concordati (inclusi nel prezzo o fatturati separatamente), si applicano le seguenti condizioni:

a) L’Acquirente deve fornire il personale ausiliario e l’attrezzatura ausiliaria per il montaggio e la messa in servizio a proprie spese;

b) I costi per il personale operativo durante la messa in servizio saranno a carico dell’Acquirente;

c) L’Acquirente sarà responsabile della fornitura di fondazioni adeguate, edifici, attrezzature di sollevamento, manodopera qualificata e non, acqua, energia e collegamenti per effluenti, materie prime e tutto il materiale, la manodopera, i servizi e le strutture ragionevolmente necessari per l’installazione, il montaggio e la messa in servizio;

d) Se il montaggio e la messa in servizio non possono essere completati in un unico viaggio a causa di circostanze per le quali il Fornitore non è responsabile, i costi aggiuntivi sostenuti saranno a carico dell’Acquirente.

7.5 Entro 10 giorni dal montaggio, l’Acquirente può richiedere la messa in servizio (“Test di Prestazione Finale”) della fornitura per verificare il suo funzionamento regolare. Tale messa in servizio deve comunque essere effettuata entro 30 giorni dal montaggio.

7.6 Dopo il test con risultati positivi o una volta trascorso il termine senza richiesta di messa in servizio da parte dell’Acquirente, o ancora una volta trascorso il termine senza che la messa in servizio sia stata eseguita per motivi non imputabili al Fornitore, la fornitura si intende accettata dall’Acquirente.

7.7 In caso di messa in servizio non soddisfacente, secondo i Criteri di Prestazione, l’Acquirente deve dare al Fornitore la possibilità di rimediare il prima possibile alle carenze comunicate in conformità alla clausola 7.2.

7.8 Se non vengono trovati uno o più rimedi entro centottanta (180) giorni dall’inizio del Test di Prestazione Finale per motivi non imputabili all’Acquirente, l’Acquirente può risolvere il presente Accordo mediante comunicazione scritta al Venditore e il Venditore deve rimborsare all’Acquirente la parte del Prezzo di Acquisto pagata fino a quel momento, con la comprensione che, senza pregiudizio delle disposizioni dell’Articolo 10 di seguito, la responsabilità complessiva del Venditore nei confronti dell’Acquirente per danni sarà limitata al 5% (cinque percento) del prezzo di acquisto.

7.9 L’esecuzione di un test di presa in consegna e la definizione delle condizioni relative necessitano di un accordo speciale e devono essere scritti nel Contratto di acquisto.

7.10 Le carenze di qualsiasi tipo nelle forniture o nei servizi non daranno diritto all’Acquirente a diritti e richieste diversi da quelli espressamente stipulati nella clausola 9 (garanzia, responsabilità per difetti).

8 Garanzie di prestazione

8.1 Il Fornitore garantisce che i Prodotti, una volta montati e avviati in conformità al Contratto, soddisferanno i Criteri di Prestazione (“Criteri di Prestazione”) specificati nel Contratto.

8.2 Sarà responsabilità dell’Acquirente effettuare le necessarie adattamenti per poter produrre i prodotti utilizzando l’attrezzatura fornita dal Fornitore. Il Fornitore assisterà l’Acquirente nell’ambito dell’accordo relativo al montaggio dei Prodotti e alla messa in servizio.

9 Garanzie

9.1 Il Fornitore garantisce e assicura all’Acquirente che (a) soggetto alle disposizioni dell’Articolo 6 sopra, il titolo dei Prodotti passerà all’Acquirente libero da qualsiasi vincolo o gravame e che (b) per un periodo di dodici (12) mesi dalla data di completamento del Test di Prestazione Finale (di seguito “Periodo di Garanzia”) i Prodotti saranno privi di difetti nei materiali e nella lavorazione (di seguito “Garanzia Post-vendita”). Qualsiasi difetto di fabbricazione che si verifichi durante questo Periodo di Garanzia sarà corretto dal Fornitore a spese del Fornitore, in conformità ai termini di questa Garanzia Post-vendita.

9.2 Qualsiasi reclamo o richiesta relativa all’imballaggio, alla quantità, al numero o alle caratteristiche esterne dei Prodotti (difetti esterni) deve essere notificato al Fornitore, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro otto (8) giorni dal ricevimento dei Prodotti; in caso di mancata notifica, il diritto dell’Acquirente di reclamare i suddetti difetti sarà decaduto. Qualsiasi reclamo relativo a difetti che non possono essere scoperti sulla base di un’attenta ispezione al ricevimento (difetti nascosti) deve essere notificato al Venditore, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro ventuno (21) giorni dalla scoperta dei difetti e comunque non oltre dodici (12) mesi dalla consegna; in caso di mancata notifica, il diritto dell’Acquirente di reclamare i suddetti difetti sarà decaduto.

9.3 Il Fornitore riparerà o sostituirà, a sua discrezione, qualsiasi parte difettosa coperta dalla Garanzia Post-vendita. Il Fornitore avrà il diritto di scegliere tra la consegna delle parti di ricambio, la riparazione presso il sito dell’Acquirente o la riparazione presso l’officina del Fornitore. Quando i materiali utilizzati dal Fornitore nella fabbricazione dei Prodotti sono stati fabbricati da terzi e sono essi stessi oggetto di garanzie da parte dei suddetti produttori terzi, il Fornitore metterà a disposizione dell’Acquirente le stesse garanzie messe a disposizione del Fornitore dai produttori terzi in sostituzione della Garanzia Post-vendita.

9.4 L’Acquirente riconosce e accetta che la garanzia del Fornitore è espressamente limitata ai difetti di fabbricazione e la Garanzia non si estende ai difetti derivanti da altre cause, inclusi, senza limitazione, difetti causati in tutto o in parte da danni durante il trasporto, da uso improprio, manipolazione o manutenzione dei Prodotti (a meno che tale manipolazione sia stata diretta o supervisionata dal personale del Fornitore) da qualsiasi lavoro svolto o qualsiasi modifica apportata ai Prodotti dall’Acquirente o da terzi senza il previo consenso scritto del Fornitore o da normale usura, né la Garanzia si estende a lavori, riparazioni o sostituzioni effettuate dall’Acquirente o da terzi, senza il previo consenso scritto del Venditore. Questa Garanzia è esclusiva e sostituisce qualsiasi altra garanzia, sia scritta, orale o implicita.

9.5 Il Fornitore non garantisce che i Prodotti siano conformi a specifiche speciali o caratteristiche tecniche o che siano adatti per usi particolari, salvo nella misura in cui tali caratteristiche siano state espressamente concordate nel Contratto o nei documenti a tal fine richiamati nel Contratto.

10 Limitazione di responsabilità

10.1 Le garanzie, le assicurazioni e la responsabilità del Fornitore ai sensi e in relazione al Contratto sono limitate a quelle espressamente previste nel Contratto e nelle Condizioni Generali. Salvo quanto espressamente previsto nel presente documento o dalla normativa applicabile, che è assoluta e non può essere variata per contratto, il Fornitore non avrà alcuna responsabilità in relazione ai Prodotti. In nessun caso il Fornitore sarà responsabile per la perdita di profitto, danni incidentali o consequenziali, perdite dirette o indirette di qualsiasi tipo (inclusi lesioni personali e danni alla proprietà) o per qualsiasi perdita o danno derivante da semplici raccomandazioni date all’Acquirente dal Fornitore. Le Parti riconoscono e accettano che la responsabilità totale del Fornitore derivante da e/o relativa al Contratto (inclusa, ma non limitata alla responsabilità del Fornitore per la restituzione del Prezzo di Acquisto in tutto o in parte) sarà limitata, in ogni caso, al Prezzo di Acquisto.

10.2 Salvo in caso di frode o colpa grave del Fornitore, l’unico obbligo del Fornitore in caso di difetti, mancanza di qualità o non conformità dei Prodotti sarà quello di riparare o sostituire i Prodotti difettosi. Si conviene che la suddetta garanzia (cioè: l’obbligo di riparare o sostituire i Prodotti) sostituisce qualsiasi altra garanzia legale o responsabilità con l’esclusione di qualsiasi altra responsabilità del Fornitore (sia contrattuale che extracontrattuale) che possa comunque derivare da o in relazione ai Prodotti forniti (ad esempio risarcimento danni, perdita di profitto, campagne di richiamo, ecc.).

11 Formazione e manutenzione

11.1 Su richiesta dell’Acquirente, il Fornitore fornirà corsi di formazione per il personale dell’Acquirente sull’uso, la manutenzione e la riparazione dei Prodotti. Tutti i costi e le spese relative all’organizzazione e alla tenuta di tali corsi saranno esclusivamente a carico dell’Acquirente e la tariffa del Fornitore per tali corsi di formazione sarà quella attualmente applicata dal Fornitore per tali attività al momento della richiesta dell’Acquirente.

11.2 Su richiesta dell’Acquirente durante il Periodo di Garanzia, come definito nell’articolo 9.1 sopra, e oltre alla suddetta Garanzia Post-vendita, il Fornitore fornirà all’Acquirente assistenza tecnica in relazione ai Prodotti, alla tariffa attualmente applicata dal Fornitore per tali servizi al momento della richiesta dell’Acquirente. Tutte le spese di viaggio e di soggiorno ragionevoli sostenute dal personale del Venditore per fornire assistenza tecnica ai sensi del presente Articolo 11 saranno esclusivamente a carico dell’Acquirente.

12 Forza Maggiore e Difficoltà

12.1 Ciascuna Parte avrà il diritto di sospendere l’esecuzione delle proprie obbligazioni contrattuali quando tale esecuzione diventa impossibile o eccessivamente onerosa a causa di eventi imprevedibili al di fuori del proprio controllo, come scioperi, boicottaggi, serrate, incendi, guerra (sia dichiarata che non), guerra civile, rivolte, rivoluzioni, requisizioni, embargo, blackout energetici, ritardi nella consegna di componenti o materie prime.

12.2 La Parte che desidera avvalersi della presente clausola deve comunicare prontamente per iscritto all’altra parte il verificarsi e la fine di tali circostanze di Forza Maggiore. La mancata comunicazione rende la Parte inadempiente responsabile per i danni e le perdite che altrimenti avrebbero potuto essere evitati.

12.3 Qualora la sospensione dovuta a Forza Maggiore duri più di sei (6) mesi, ciascuna Parte avrà il diritto di risolvere il Contratto con un preavviso scritto di 10 giorni alla controparte. In questo caso il Fornitore avrà il diritto di trattenere la parte del Prezzo di Acquisto già pagata dall’Acquirente, a titolo di compensazione parziale per le spese sostenute dal Fornitore in relazione al Contratto.

12.4 Se in qualsiasi momento durante la durata del Contratto a) l’esecuzione continuata da parte del Fornitore delle proprie obbligazioni diventa eccessivamente onerosa a causa di un evento che si prevedeva di tenere in considerazione al momento della firma del Contratto, e b) il Fornitore non poteva ragionevolmente evitare o superare detto evento o le sue conseguenze, le Parti devono, entro trenta (30) giorni dalla comunicazione scritta del Fornitore all’Acquirente a tal fine, negoziare termini contrattuali alternativi per alleviare o mitigare gli effetti di tale difficoltà. Se le Parti non riescono a raggiungere un accordo sui suddetti termini contrattuali alternativi, il Fornitore avrà il diritto di risolvere il presente Accordo e di trattenere la parte del prezzo di acquisto già pagata dall’Acquirente, a titolo di compensazione parziale per le spese sostenute dal Fornitore in relazione al Contratto.

13 Risoluzione

13.1 Ciascuna Parte avrà il diritto di risolvere immediatamente le presenti Condizioni Generali di vendita, nonché qualsiasi contratto di vendita dei Prodotti che non sia stato eseguito, se l’altra parte commette una violazione sostanziale delle presenti Condizioni.

13.2 In particolare, il Venditore avrà il diritto di risolvere il Contratto nei seguenti casi: a) nel caso in cui l’Acquirente violi qualsiasi disposizione degli articoli n. 4, 5 sopra; b) nel caso in cui l’Acquirente diventi soggetto a procedimenti di insolvenza o fallimento o procedimenti di liquidazione, o le sue condizioni finanziarie consentano ragionevolmente al Venditore di presumere che l’Acquirente diventerà insolvente; c) in tutte le altre situazioni previste nelle Condizioni Generali.

13.3 L’Acquirente avrà il diritto di risolvere il Contratto, oltre ai casi specificati nel presente documento e nel Contratto, nel caso in cui il Fornitore diventi fallito o insolvente.

13.4 Se l’Acquirente interrompe il Contratto per qualsiasi motivo, dovrà rimborsare completamente tutte le spese e i costi sostenuti dal Venditore e pagare al Venditore un risarcimento per la perdita di guadagno basato sul prezzo di acquisto.

13.5 Come definito nella lettera b) della clausola 13.2, nel caso in cui l’Acquirente diventi insolvente o fallisca, il Venditore ha il diritto di interrompere il Contratto e ottenere il rimborso di tutte le spese e i costi insieme alla perdita di guadagno.

14 Giurisdizione e legge applicabile

14.1 Il Contratto sarà regolato e interpretato in conformità alle leggi italiane e, in particolare, alla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci firmata a Vienna l’11 aprile 1980.

14.2 Qualsiasi controversia derivante da o relativa al Contratto sarà risolta dai tribunali di giurisdizione competente per il luogo in cui si trova la sede principale del Fornitore.

14.3 In caso di controversia o disaccordo derivante da o in relazione al Contratto, che non può essere risolto ai sensi di altre disposizioni del Contratto o delle Condizioni Generali, le Parti concordano di sottoporre la questione, in prima istanza, a procedimenti di expertise amministrati in conformità alle Regole di Expertise della Camera di Commercio Internazionale.

14.4 Qualsiasi controversia o disaccordo che non sia stato risolto attraverso tali procedimenti di Expertise amministrati sarà, dopo la notifica del Centro ICC della cessazione dei procedimenti di Expertise, risolto definitivamente ai sensi delle Regole di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale da tre (3) arbitri nominati in conformità a tali Regole. Il luogo dell’arbitrato sarà Bologna – Italia. La lingua dell’arbitrato sarà l’italiano. Il lodo arbitrale determinerà la Parte o le Parti tenute a pagare i costi dell’arbitrato. Qualsiasi decisione sarà definitiva e vincolante per le Parti e potrà essere registrata come giudizio finale nella giurisdizione di domicilio di ciascuna Parte o in qualsiasi giurisdizione in cui tale Parte possieda beni.

15 Varie

15.1 Nessuna Parte potrà cedere alcun diritto o delegare alcun obbligo derivante dal Contratto senza il previo consenso scritto dell’altra Parte.

15.2 Il Contratto, insieme alle Condizioni Generali, costituisce l’intero Accordo delle Parti in merito all’oggetto del presente documento e sostituisce tutti gli altri accordi orali e scritti precedenti e tutta la corrispondenza precedente in merito all’oggetto del presente documento.

15.3 Il Contratto e le Condizioni Generali sono redatti e firmati in versione inglese e italiana. Entrambe le versioni sono ugualmente valide, ma in caso di conflitto prevale la versione italiana.

15.4 Qualsiasi modifica al Contratto o alle Condizioni Generali sarà valida solo se effettuata per iscritto, firmata dai rappresentanti autorizzati di entrambe le Parti e contrassegnata esplicitamente come modifica al Contratto o alle Condizioni Generali.

15.5 L’invalidità o l’inapplicabilità di qualsiasi disposizione del Contratto o delle Condizioni Generali non influirà sulla validità e/o applicabilità del resto del Contratto o delle Condizioni Generali.

15.6 Qualora una delle parti non intraprenda alcuna azione o non faccia valere alcun diritto ai sensi del presente documento, tale acquiescenza non sarà interpretata come una rinuncia a intraprendere alcuna azione o a far valere alcun diritto in futuro.